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Potenziamento Scolastico: regole e eccezioni per le supplenze

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Nelle scuole italiane, i posti di potenziamento rappresentano una risorsa fondamentale per ampliare l’offerta educativa. Questi posti, introdotti dalla legge 107/2015, non possono essere coperti da supplenze temporanee, salvo un’unica eccezione specificata dall’OM 88/2024.

Cosa Sono i Posti di Potenziamento?
I posti di potenziamento fanno parte dell’organico dell’autonomia scolastica e sono destinati a supportare le scuole nell’offerta formativa. Possono essere impiegati per completare l’orario di insegnamento in diverse aree, tra cui la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. In pratica, possono essere utilizzati per ampliare l’offerta formativa, completare spezzoni di insegnamento e per attività organizzative e di coordinamento.

Assegnazione e Utilizzo dei Posti di Potenziamento
Il dirigente scolastico ha il compito di assegnare i docenti ai posti di potenziamento, seguendo criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo o d’Istituto e le proposte del Collegio dei Docenti. A seconda delle necessità della scuola, i docenti possono essere impiegati interamente sui posti di potenziamento, oppure su un orario “misto” che combina potenziamento e insegnamento curricolare.

La Questione delle Supplenze
La normativa vigente stabilisce che i posti di potenziamento non possano essere coperti da supplenze brevi. Tuttavia, esiste un’unica eccezione: se un docente è assegnato su un posto misto, ossia una combinazione di potenziamento e insegnamento curricolare, la supplenza è possibile solo per le ore di insegnamento curricolare. Ad esempio, se un docente lavora per 9 ore su potenziamento e per altre 9 ore su insegnamento curricolare, e si assenta, la supplenza potrà essere concessa esclusivamente per le 9 ore di insegnamento curricolare.

Modalità di Copertura delle Ore di Assenza
Nel caso di assenze, il dirigente scolastico deve prima verificare se è possibile utilizzare il personale già in servizio nella stessa scuola o se esistono altre modalità di copertura come indicato negli articoli 9, 10 e 16 dell’OM 88/2024. Solo dopo aver esaurito queste opzioni, può ricorrere alle graduatorie di istituto per le supplenze.

In conclusione, mentre i posti di potenziamento sono destinati ad ampliare e migliorare l’offerta educativa, le norme restrittive sulla sostituzione dei docenti mirano a garantire una gestione ottimale delle risorse scolastiche. La supplenza è possibile solo in specifiche circostanze, principalmente per le ore di insegnamento curricolare nel caso di posti misti.

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