Con le ultime modifiche normative, i vincoli di permanenza per i docenti neoimmessi in ruolo sono stati parzialmente rivisti, ma restano alcuni limiti da tenere presenti.
Chi è soggetto al vincolo?
• I docenti immessi in ruolo a partire dall’a.s. 2023/2024 sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità per almeno tre anni, salvo deroghe.
• Il vincolo riguarda mobilità territoriale e professionale, ma non impedisce la partecipazione a utilizzazioni e assegnazioni provvisorie se ricorrono determinate condizioni.
Deroghe previste:
• Docenti con legge 104 personale o per assistenza a familiare.
• Situazioni di gravi motivi di salute o ricongiungimento familiare documentato.
• Eventuali deroghe previste dal contratto integrativo sulla mobilità.
Quando si può chiedere il trasferimento?
• Dopo tre anni di permanenza effettiva nella scuola di titolarità, salvo deroghe.
• La domanda di mobilità può essere presentata, ma sarà valutata secondo i criteri del vincolo.
Attenzione: il vincolo non si applica ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia (art. 59, comma 4) che hanno ottenuto il ruolo con retrodatazione giuridica.
Verifica sempre la tua posizione contrattuale e consulta le circolari ministeriali o il nostro sportello di consulenza scolastica.



